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Al fine di favorire ed accelerare lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione delle misure previste dal PNRR, l’art. 9 del D.L. n. 13/2023 istituisce presso il Ministero dell’interno il “Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici”. Si tratta di un organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell’energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.
In particolare il Comitato individua i criteri e le linee guida per l’adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, propone e coordina studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l’elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia.
L’art. 10 efficienta il comparto Giustizia al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 1, Componente 2, Asse 2 del PNRR, con l’immissione di ulteriori magistrati e personale amministrativo.
L’art. 11 riguarda il Ministero delle imprese e del made in Italy, nel cui stato di previsione è istituito il Fondo per l’attuazione degli interventi PNRR di competenza, con una dotazione di 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
Riguarda tutte le PA invece l’art. 12, che impegna il Ministro per la PA a individuare le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale unico per l’accesso, le informazioni necessarie per la registrazione e per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, delle comunicazioni ai candidati e delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati e le misure per assicurare l’integrità e riservatezza dei dati personali.
Per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato l’art. 13 aumenta la pianta organica con personale della carriera direttiva e di quella operativa.
In tema è da considerare anche l’art. 20, che detta disposizioni in materia di funzionamento della “Soprintendenza speciale per il PNRR”, che esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR.
Snellimento delle procedure
Un primo corposo intervento è patrocinato dall’art. 14, che introduce numerose modifiche al D.L. “semplificazioni” n. 77/2021. Laddove è previsto che gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, viene specificato che tali controlli sono espletati anche nei casi in cui il contratto diviene efficace con la stipulazione e in quelli di esecuzione anticipata.
Gli atti normativi o provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi sottoposti al parere della Conferenza Stato-Regioni sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine di venti giorni. Viene quindi ulteriormente semplificata la procedura VIA nei casi in cui si renda necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal PNRR e dal PNC: il Ministro può proporre l’avvio della procedura di esenzione del relativo progetto.
A proposito di VIA e VAS, l’art. 19 prevede al comma 1 l’integrazione, su istanza del proponente, dei relativi procedimenti; disciplina i rapporti tra la VIA e le procedure preventive di interesse archeologico e proroga al 31 dicembre 2024 il termine per lo svolgimento in videoconferenza dei lavori istruttori delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC (comma 2); proroga al 2025 il termine di operatività del contingente di esperti assegnato al Ministero dell’ambiente per le esigenze del PNRR (commi 3 e 4).
Le procedure semplificate introdotte dall’art. 48 del D.L. n. 77/2021 in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC si applicano non solo nel caso di utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell’Unione europea ma anche per le infrastrutture di supporto connesse, anche se non finanziate con dette risorse.
Snellita anche la conferenza di servizi, svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata e la cui determinazione conclusiva approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.
La convocazione della conferenza è effettuata senza previo espletamento dell’accertamento di conformità delle opere di interesse statale alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso dalla stazione appaltante all’autorità competente ai fini dell’espressione della valutazione di impatto ambientale contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi.
Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico, qualora non emerga la sussistenza di tale interesse, sono corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d’opera da svolgere, acquisite nel corso della conferenza dei servizi. Qualora l’interesse emerga, il soprintendente fissa il termine tenuto conto del cronoprogramma dell’intervento e non oltre la data prevista per l’avvio dei lavori.
Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati alle amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva comprende il provvedimento di valutazione. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni cultural, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera, quantificandone i costi.
La determinazione conclusiva della conferenza inoltre perfeziona a ogni fine urbanistico ed edilizio l’intesa tra Stato e Regione o Provincia autonoma in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto. La variante urbanistica conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio e le comunicazioni agli interessati tengono luogo della fase partecipativa.
Vengono inoltre ridotti i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai fondi strutturali dell’Ue.
Sempre al fine di accelerare e semplificare i procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono stipulare convenzioni per l’individuazione di un unico soggetto attuatore. Per le stesse finalità vengono prorogate al 31 dicembre 2023 numerose norme si semplificazione introdotte dal D.L. n. 76/2020, tra le quali quella che consente l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi quelli di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro e la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici se esistenti per importi superiori (art. 1).
Prorogate anche le disposizioni dell’art. 3 sulle verifiche antimafia e i protocolli di legalità; quelle dell’art. 5 sulla sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica limitata alle cause ivi elencate; quelle dell’art. 6 sul Collegio consultivo tecnico per le opere sopra soglia; le altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (art. 8); quelle di accelerazione del procedimento in conferenza di servizi (art. 13).
Ridotti della metà tutti i termini previsti dal Testo unico di sugli espropri, con alcune eccezioni espressamente indicate. In caso di emissione di decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri enti territoriali interessati.
Viene resa obbligatoria la partecipazione alle conferenze di servizi semplificate e le amministrazioni coinvolte sono tenute a rilasciare le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell’Unione europea.
In tema di semplificazione è opportuno considerare anche l’art. 46, relativo ai beni culturali interessati da interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC, le cui opere di manutenzione ordinaria che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente per territorio. La soprintendenza, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione adotta i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
I contributi
L’art. 15 regola il contributo dell’Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all’attuazione di progetti finanziati con risorse PNRR. Questi individuano i beni immobili di proprietà dello Stato inutilizzati che possono essere destinati ad alloggi o residenze universitarie. L’Agenzia è autorizzata a utilizzare le proprie risorse per contribuire alla copertura dei relativi oneri, anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonché con le risorse finanziate dal PNRR. Gli immobili possono essere destinati anche per la realizzazione di impianti sportivi.
Il Ministero della difesa invece deve individuare beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso da destinare alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, edilizia residenziale pubblica destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando le risorse del PNRR qualora ne ricorrano le condizioni.
L’art. 16 contiene un ulteriore contributo dell’Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale, in virtù del quale deve individuare i beni immobili di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, utilizzando anche risorse contenute nei piani di investimento della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni.
Spetta sempre all’Agenzia curare la progettazione e l’esecuzione degli interventi per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente.
Accordi quadro, centrali di committenza e servizi pubblici
L’art. 17 dispone che gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro in corso alla data di entrata in vigore del decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2023 sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni fino all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi PNRR. La proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50% del valore iniziale della convenzione o dell’accordo quadro (comma 1). Il comma 2 estende il novero dei soggetti ai quali i Comuni non capoluoghi di Provincia, incaricati dell’attuazione degli interventi, possono ricorrere per la selezione degli operatori economici affidatari degli stessi.
I commi 3, 4 e 5 attengono al conseguimento degli obiettivi di cui alla Missione 6 - Salute, Componente 2. Il comma 3 prevede che gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati da Consip e funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dalla Milestone sono incrementati del 50% del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L’incremento è autorizzato purché si tratti di convenzioni o accordi quadro diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l’incremento da precedenti disposizioni di legge. L’aggiudicatario può esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Il comma 4 dispone che gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento M6C2-1.1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione”. Il comma 5 prevede che gli accordi quadro stipulati da Consip aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito “Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali”, siano resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei relativi interventi.
L’art. 18 dispone, al comma 1, che non si applicano agli appalti di approvvigionamento dei beni e servizi informatici per la realizzazione dei progetti legati al PNRR le disposizioni che prevedono il rilascio dei pareri tecnici da parte dell'AgID sugli schemi di contratti, accordi quadro e convenzioni. Il comma 2 dispone che nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non devono essere conservati né trattati i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.
Viene quindi previsto che la Strategia nazionale dati identifichi i dati aggregati e anonimizzati che, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano messi a disposizione in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall’infrastruttura tecnologica dedicata all’interoperabilità dei sistemi informativi.
I commi 3, 4 e 9 concernono la posa in opera delle infrastrutture per la banda ultra-larga e stabiliscono che gli operatori, ottenuta l’autorizzazione, avanzano richiesta agli enti proprietari delle strade di emanare gli appositi provvedimenti di regolamentazione, che devono essere emanati entro 10 giorni, decorsi i quali gli operatori - previa comunicazione agli enti proprietari - procedono all’avvio dei lavori.
È prorogata di 24 mesi la validità dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche e sono esentati dall’autorizzazione di tutela artistica e culturale per gli interventi di posa per la banda larga effettuati con la metodologia di microtrincea, di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea e per la realizzazione di pozzetti accessori.
I commi da 5 a 8 e 10 apportano modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche volte a semplificare i procedimenti autorizzatori relativi all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. In particolare: invio in formato digitale e via PEC della documentazione necessaria; richiesta agli enti, per poter partecipare alle conferenze di servizi, del possesso contestuale dei requisiti del coinvolgimento nel procedimento e dell’essere interessati dall’installazione; estende anche agli enti pubblici non economici e ad ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici il divieto di imporre ulteriori oneri o canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica; esclude determinati interventi dall’obbligo di autorizzazione preventiva regionale all’inizio dei lavori in zona sismica; esclude per determinati interventi le autorizzazioni ministeriali e i vincoli paesaggistici previsti in zone interessate da usi civici; vincola i Comuni, in sede di adozione dei regolamenti per l’insediamento degli impianti e per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, al rispetto di specifiche disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche.
La lett. a) del comma 11 apporta delle modifiche alla disciplina delle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali da parte dei Comuni superiori a 5.000 abitanti, Città metropolitane, Province e altri enti competenti. In particolare, la ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio. Inoltre la ricognizione rileva la misura del ricorso non solo agli affidamenti alle società in house, ma anche agli affidamenti senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.
La lett. b) prevede che l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’ente affidante e di contestuale trasmissione all’ANAC dei provvedimenti di affidamento riguarda anche i provvedimenti di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie europee.